Statuti dell'Associazione Pro Elisarion

art. 1 Nome e sede
  Con il nome ‹Associazione Pro Elisarion› si costituisce un'associazione secondo l'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero
  con sede a Locarno.
art. 2 Scopi
  L'Associazione vuole dare un contributo morale, culturale e finanziario
  per far meglio conoscere l'opera di Elisàr von Kupffer e il suo significato storico-spirituale
  per favorire il restauro del dipinto circolare (Il Chiaro Mondo dei Beati)
  per la sistemazione del materiale, sia fotografico sia scritto, lasciato da Elisar von Kupffer e Eduard von Mayer
  per la conservazione a lungo termine del lascito completo, cioè anche letterario.
  L’associazione non persegue alcun scopo lucrativo. I mezzi finanziari messi a disposizione dell’associazione vengono completamente utilizzati per il compimento degli scopi, e non possono rifluire ai soci.
art. 3 Qualità di socio
  In qualità di soci vengono ammesse singole persone come anche persone di diritto pubblico e privato.
art. 4 Ammissione e dimissione
  Il comitato decide l'ammissione dei soci; le dimissioni possono essere date di volta in volta per la fine dell'anno solare e devono essere presentate per iscritto.
  L'esclusione di un socio può essere richiesta per motivi gravi, su proposta tanto del comitato quanto dall'assemblea dei soci. L'assemblea dei soci decide in modo definitivo in proposito.
art. 5 Organi
  Gli organi dell'associazione sono:
  1. l' assemblea dei soci
  2. il comitato
  3. i revisori dei conti
art. 6 Assemblea dei soci
  L'assemblea dei soci ordinaria ha luogo una volta all'anno nella prima metà dell'anno solare:
  su invito del comitato o
  quando per lo meno un quinto dei soci la richieda, presentando per iscritto l'ordine del giorno (lista degli argomenti da discutere in assemblea).
  La convocazione deve essere comunicata almeno 20 giorni prima della riunione dell'assemblea a tutti i soci iscritti. Le persone giuridiche delegano un/a loro rappresentante.
  Le proposte di un socio non comprese nell'ordine del giorno devono pervenire al comitato al più tardi 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Il comitato provvede immediatamente a comunicarle ai soci.
  Su oggetti non compresi nell'ordine del giorno l'assemblea dei soci non può prendere risoluzioni.
  Assemblee dei soci straordinarie possono essere convocate per deliberazione dell'assemblea dei soci, del comitato o su richiesta di un quinto dei soci, con presentazione dell'ordine del giorno e negli stessi termini del capoverso 2.
art. 7 Competenze dell'assemblea dei soci
  Tra le competenze dell'assemblea rientrano:
  1. le elezioni per un periodo di 4 anni
    a.  del presidente e degli altri membri del comitato
    b.  dei revisori
  2. l'accettazione del rapporto annuale e del conto annuale
  3. la fissazione della quota sociale
  4. l'approvazione del programma di attività
  5. la modificazione degli statuti
  6. la nomina dei soci onorari (senza quota sociale)
  7. la decisione sull'appartenenza ad altre organizzazioni che perseguono obiettivi simili.
  Le votazioni sono pubbliche, se la votazione segreta non viene richiesta perlomeno da un terzo dei soci presenti.
art. 8 Comitato
  Il comitato è composto al massimo di 7 membri, ma come minimo da 3 membri (presidente, segretario e cassiere). Il comitato si costituisce da solo, si riunisce ogni qual volta la situazione lo richieda e tiene un verbale.
  Esso sbriga gli affari dell'associazione, se non sono riservati all'assemblea dei soci.
  Le decisioni sono prese a maggioranza semplice con il voto decisivo del presidente nel caso di pari numero di membri del comitato.
  Sono autorizzati a rappresentare legalmente la società verso l'esterno tutti i membri del comitato sulla base di accordi presi nel comitato.
  Esso presenta all'assemblea dei soci il resoconto annuale e il programma delle attività.
  Il comitato lavora per principio a titolo onorifico. 
Attività straordinarie e lavori di segretariato (contabilità, assistenza membri) possono essere rimunerati moderatamente; spese effettive possono pure essere rimborsate, purché siano in rapporto con lavori conformi alle decisioni del comitato.
art. 9 Revisori
  I revisori controllano la contabilità e presentano all'assemblea generale ordinaria una relazione scritta.
art. 10 Finanze
  Le entrate ordinarie della società sono costituite dalle quote sociali, quelle straordinarie da elargizioni e donazioni di soci o da contributi di terzi come anche da sponsorizzazioni o da sovvenzioni statali.
  Per gli impegni risponde esclusivamente il capitale sociale; è esclusa qualsiasi responsabilità personale.
art. 11 Modifica degli statuti
  Una proposta di modifica degli statuti deve essere presentata per iscritto al comitato quattro settimane prima della riunione dell'assemblea dei soci. Le modifiche devono essere presentate all'assemblea e devono essere votate da due terzi della aggioranza dei soci presenti all'assemblea dei soci.
art. 12 Scioglimento dell'associazione
  L'associazione viene sciolta quando perlomeno tre quarti dei soci presenti lo decidono.
  Il capitale sociale rimasto viene convogliato su un progetto culturale conforme al fine dell'associazione.

Gli statuti sono stati votati dall'assemblea dei soci fondatori del 13 dicembre a Zurigo. Modifiche e/o integrazioni per l'Assemblea Generale del 21 Aprile 2012.

Il presidente: Fabio Ricci

 

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